Condizioni generali di consegna e di contratto
Le nostre forniture – tra cui si intendono anche servizi, proposte, consulenze e prestazioni accessorie – avvengono esclusivamente in base alle condizioni di seguito riportate. Si respingono sin d’ora eventuali condizioni contrarie del committente, che non saranno riconosciute nemmeno qualora non le contestassimo nuovamente dopo averne ricevuto comunicazione.
1. Stipula del contratto, oggetto della fornitura
Le nostre offerte sono soggette a modifiche senza preavviso. I contratti di fornitura, gli altri accordi e le intese accessorie, in particolare qualora differiscano dalle presenti condizioni di fornitura e di pagamento, si considerano conclusi solo previa nostra conferma scritta.
L’oggetto della fornitura è determinato dalla nostra conferma scritta. Il riferimento alle norme DIN costituisce una descrizione delle prestazioni e non una garanzia delle caratteristiche.
2. Determinazione dei prezzi
I nostri prezzi si intendono franco fabbrica, più imballaggio e IVA. Qualora, dopo la stipula del contratto, i costi relativi all’ordine subiscano variazioni sostanziali, le parti contraenti concorderanno un adeguamento.
3. Tempi di consegna
I termini di consegna decorrono dalla nostra conferma d’ordine, ma non prima che siano stati chiariti tutti i dettagli relativi all’esecuzione e siano state soddisfatte tutte le altre condizioni che il committente è tenuto a soddisfare; lo stesso vale per le date di consegna. Sono ammesse consegne prima della scadenza del termine di consegna e consegne parziali. Come data di consegna si considera il giorno della comunicazione di disponibilità alla spedizione, altrimenti il giorno della spedizione.
I termini e le date di consegna concordati vengono prorogati o posticipati, fatti salvi i nostri diritti derivanti dal ritardo del committente, per un periodo pari al ritardo con cui il committente è in mora con i propri obblighi.
Qualora fossimo in mora, il committente potrà fissare un termine ragionevole e, una volta scaduto tale termine, recedere dal contratto nella misura in cui l’adempimento non presenti per lui alcun interesse.
4. Contratti di fornitura su richiesta
Qualora, nei contratti di fornitura su richiesta, la richiesta o la ripartizione non avvenga tempestivamente, dopo aver fissato senza esito un termine di proroga, siamo autorizzati a provvedere autonomamente alla ripartizione e alla consegna della merce oppure a recedere dalla parte ancora in sospeso del contratto di fornitura.
5. Forza maggiore e altri impedimenti
Gli eventi di forza maggiore ci autorizzano a posticipare la consegna per la durata dell’impedimento e di un ragionevole periodo di ripresa delle attività, oppure a recedere in tutto o in parte dal contratto per la parte non ancora adempiuta. Sono equiparati alla forza maggiore scioperi, serrate o circostanze impreviste, ad esempio interruzioni dell’attività, scarti e rilavorazioni, che ci impediscano di effettuare la consegna puntuale nonostante gli sforzi ragionevolmente esigibili; spetta a noi fornirne la prova.
Ciò vale anche qualora i suddetti impedimenti si verifichino durante un ritardo o presso un subfornitore.
Il committente può richiederci di dichiarare, entro 2 settimane, se intendiamo recedere dal contratto o effettuare la consegna entro un termine di proroga ragionevole. In mancanza di una nostra dichiarazione, il committente può recedere dalla parte non adempiuta del contratto.
6. Procedure di controllo, collaudo
a) Qualora il committente desideri che i necessari controlli vengano effettuati da noi, è tenuto a comunicarcelo. La natura e l’entità dei controlli devono essere concordate entro la conclusione del contratto.
b) Qualora sia richiesta l’accettazione, l’entità e le condizioni devono essere stabilite entro la conclusione del contratto. Il collaudo deve avvenire presso lo stabilimento di consegna a spese del committente, immediatamente dopo la comunicazione della disponibilità al collaudo. Qualora il collaudo non avvenga, non avvenga tempestivamente o non sia completo, siamo autorizzati a spedire la merce o a immagazzinarla a spese e a rischio del committente; in tal caso la merce si considera collaudata.
7. Dimensioni, pesi, quantità
Sono ammesse variazioni di dimensioni, peso e quantità entro i limiti delle tolleranze commerciali, delle norme DIN applicabili e dei requisiti tecnici di fusione.
Ai fini del calcolo fanno fede i pesi di consegna e i quantitativi da noi determinati.
8. Imballaggio e mezzi di carico
Se lo riteniamo necessario, imballiamo la merce a spese del committente secondo le consuetudini commerciali. Su nostra richiesta, il materiale di imballaggio e i mezzi di carico devono essere restituiti immediatamente, con spese di trasporto a carico del committente. Il credito verrà emesso in base al valore di riutilizzo.
9. Spedizione e trasferimento del rischio
La merce segnalata come pronta per la spedizione deve essere ritirata immediatamente; in caso contrario, siamo autorizzati, a nostra discrezione, a spedirla o a immagazzinarla a spese e a rischio dell’acquirente; siamo autorizzati a quest’ultima opzione anche qualora la spedizione da noi presa in carico non possa essere effettuata senza colpa da parte nostra. Una settimana dopo l’inizio dello stoccaggio, la merce si considera consegnata.
In assenza di istruzioni particolari, la scelta del mezzo di trasporto e del percorso è a nostra discrezione.
Con la consegna alla ferrovia, allo spedizioniere o al vettore, ovvero una settimana dopo l’inizio dello stoccaggio, ma al più tardi al momento in cui la merce lascia lo stabilimento o il magazzino, il rischio passa all’acquirente, anche nel caso in cui ci siamo fatti carico della consegna.
10. Condizioni di pagamento
Le nostre fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla data della fattura senza alcuna detrazione. I lavori a commessa (ad es. la realizzazione di modelli) non sono soggetti a sconto e sono pagabili entro 10 giorni senza alcuna detrazione.
Il committente ha il diritto di trattenere o compensare i pagamenti a titolo di eventuali contropretese, comprese le pretese di garanzia, solo nella misura in cui sussistano crediti di pagamento incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato.
In caso di ritardi nei pagamenti, saranno addebitati interessi pari ai costi di credito applicati dalle banche, ma comunque non inferiori al 3% sopra il rispettivo tasso di sconto della Deutsche Bundesbank.
Qualora non vengano rispettate le condizioni di pagamento o si venga a conoscenza di fatti che facciano sorgere fondati dubbi sulla solvibilità dell’acquirente, tutti i nostri crediti diventeranno immediatamente esigibili. Lo stesso vale per i costi sostenuti, per le prestazioni e per la merce in lavorazione nonché per quella già completata ma non ancora consegnata. In tali casi, siamo tenuti a eseguire le consegne e le prestazioni in sospeso solo dietro pagamento anticipato o prestazione di garanzie e, dopo un adeguato termine di proroga, possiamo recedere dal contratto o richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento.
Inoltre, in virtù della riserva di proprietà concordata al punto 11, possiamo vietare la rivendita e la trasformazione della merce consegnata e richiederne la restituzione o il trasferimento del possesso indiretto della merce consegnata a spese dell’acquirente, nonché revocare l’autorizzazione al recupero ai sensi del punto 11, commaf). Il committente ci autorizza sin d’ora, nei casi sopra indicati, ad accedere al suo stabilimento e a ritirare la merce consegnata. Il ritiro della merce costituisce recesso dal contratto solo se da noi espressamente dichiarato.
11. Riserva di proprietà
a) Tutta la merce consegnata rimane di nostra proprietà (merce soggetta a riserva di proprietà) fino al soddisfacimento di tutti i crediti, in particolare anche dei rispettivi crediti di saldo, che ci spettano, a prescindere dal motivo giuridico. Ciò vale anche qualora i pagamenti vengano effettuati a fronte di crediti specificatamente indicati.
b) La lavorazione e la trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà vengono effettuate per nostro conto in qualità di produttori ai sensi del § 950 del BGB (Codice civile tedesco), senza che ciò comporti alcun obbligo a nostro carico. La merce lavorata è considerata merce soggetta a riserva di proprietà ai sensi della lettera a). In caso di lavorazione, unione o miscelazione della merce soggetta a riserva di proprietà con altre merci da parte dell’acquirente, ci spetta la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore fatturato della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore fatturato delle altre merci utilizzate. Qualora la nostra proprietà si estingua a seguito di unione o miscelazione, l’acquirente ci cede sin d’ora i diritti di proprietà a lui spettanti sul nuovo bene, nella misura del valore fatturato della merce soggetta a riserva di proprietà, e li custodisce gratuitamente per nostro conto. I diritti di comproprietà che ne derivano sono considerati merce soggetta a riserva di proprietà ai sensi della lettera a).
c) Il committente può cedere la merce soggetta a riserva di proprietà solo nell’ambito del normale svolgimento dell’attività commerciale alle sue normali condizioni commerciali e, purché non sia in mora, a condizione che i crediti derivanti dalla rivendita ci vengano trasferiti ai sensi delle lettere d) ed e). Egli non è autorizzato ad altre disposizioni relative alla merce soggetta a riserva di proprietà.
d) I crediti dell’acquirente derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà ci vengono sin d’ora ceduti. Essi fungono da garanzia nella stessa misura della merce soggetta a riserva di proprietà.
e) Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà venga venduta dall’acquirente insieme ad altre merci non da noi fornite, la cessione del credito derivante dalla rivendita si applica solo nella misura del valore fatturato da noi corrispondente alla merce soggetta a riserva di proprietà venduta in ciascun caso. In caso di vendita di merci sulle quali deteniamo quote di comproprietà ai sensi della lettera b), la cessione del credito si applica nella misura di tali quote di comproprietà.
f) L’acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti derivanti dalla vendita ai sensi delle lettere c) e d) fino alla nostra revoca. Abbiamo il diritto di revoca solo nei casi indicati al punto 10, lettera d). Il committente non è in alcun caso autorizzato a cedere i crediti. Su nostra richiesta, è tenuto a informare immediatamente i propri acquirenti della cessione a nostro favore e a fornirci le informazioni e i documenti necessari per l’incasso.
g) Qualora il valore delle garanzie esistenti superi complessivamente di oltre il 10% i crediti garantiti, siamo tenuti a svincolare garanzie a nostra discrezione. Il committente è tenuto a informarci immediatamente in caso di pignoramento o di altre interferenze da parte di terzi.
12. Difetti della merce, garanzia
a) Garantiamo la perfetta fattura dei componenti da noi forniti in conformità alle specifiche tecniche di consegna concordate. Il momento del trasferimento del rischio è determinante ai fini della conformità della merce a quanto previsto dal contratto.
b) Il committente deve segnalare per iscritto i difetti immediatamente dopo il ricevimento della merce nel luogo di destinazione, mentre i vizi occulti devono essere segnalati immediatamente dopo la loro scoperta, comunque entro e non oltre 6 mesi dal trasferimento del rischio.
c) In caso di collaudo concordato ai sensi del punto 6 b), è esclusa la segnalazione di vizi che avrebbero potuto essere rilevati durante il tipo di collaudo concordato.
d) Ci deve essere data la possibilità di accertare il difetto contestato. In casi urgenti che mettano a rischio la sicurezza operativa o per scongiurare danni sproporzionatamente ingenti a carico del committente, siamo tenuti ad accertare immediatamente il difetto contestato. La merce oggetto di reclamo deve esserci restituita immediatamente su richiesta. Se il committente non adempie a tali obblighi o apporta modifiche alla merce già oggetto di reclamo senza il nostro consenso, perde eventuali diritti di garanzia.
e) In caso di reclamo giustificato e presentato entro i termini previsti, provvederemo, a nostra discrezione, a riparare la merce contestata o a fornire un prodotto sostitutivo in perfetto stato.
f) Qualora non adempiamo ai nostri obblighi di garanzia o non li adempiamo in conformità al contratto, il committente ha diritto, dopo la scadenza di un termine ragionevole, alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo per quanto riguarda l’oggetto della fornitura difettoso.
g) Sono escluse ulteriori pretese dell’acquirente ai sensi del punto 15c). Ciò vale in particolare per le richieste di risarcimento dei danni non subiti dalla merce stessa (danni consequenziali).
h) I diritti di garanzia cadono in prescrizione 3 mesi dopo il nostro rigetto scritto della segnalazione di difetti, al più presto alla scadenza del termine di segnalazione di cui alla lettera b).
13. Attrezzature di produzione specifiche per l’ordine, parti da colata
Le attrezzature di produzione specifiche per l’ordine, quali modelli, dima, casse per anime, stampi di colata, utensili di colata, dispositivi e calibri di controllo, fornite dal committente, devono esserci inviate gratuitamente. La conformità delle attrezzature di produzione fornite dal committente alle specifiche contrattuali o ai disegni o campioni a noi consegnati sarà da noi verificata solo in presenza di accordi espressi. Ci riserviamo il diritto di modificare gli strumenti di produzione forniti dal committente qualora ciò ci sembri necessario per motivi tecnici legati alla fusione e purché ciò non comporti alcuna modifica del pezzo.
I costi relativi alla modifica, alla manutenzione e alla sostituzione dei suoi mezzi di produzione sono a carico del committente.
I mezzi di produzione saranno da noi trattati e custoditi con la stessa cura che riserviamo alle nostre attività. Non siamo tenuti a stipulare alcuna assicurazione. Possiamo restituire, a nostre spese e a nostro rischio, le attrezzature di produzione del committente di cui non abbiamo più bisogno oppure, qualora il committente non dia seguito alla nostra richiesta di ritiro entro un termine ragionevole, procedere alla loro distruzione.
Le attrezzature di produzione relative all’ordine, da noi realizzate o acquistate per conto del committente, rimangono di nostra proprietà anche in caso di addebito dei costi proporzionali. Esse vengono da noi conservate per un periodo di 3 anni a partire dall’ultima colata.
Qualora il committente abbia pagato integralmente gli strumenti di produzione come concordato, siamo tenuti a trasferirgli la proprietà di tali strumenti entro 2 anni.
Il committente può far valere diritti derivanti dal diritto d’autore o dalla proprietà industriale solo nella misura in cui ci segnali l’esistenza di tali diritti e se li riservi espressamente.
Qualora, durante l’utilizzo di un’attrezzatura di produzione monouso, si verifichino scarti, il committente dovrà fornire una nuova attrezzatura di produzione oppure sostenere i costi dell’attrezzatura sostitutiva.
I componenti da noi da colare devono essere consegnati dal committente con dimensioni conformi e in condizioni impeccabili. Per i componenti resi inutilizzabili a causa di scarti, il committente è tenuto a fornire gratuitamente dei ricambi.
14. Protezione del diritto d’autore del fornitore
Il committente può utilizzare la documentazione e i disegni messi a sua disposizione, nonché i servizi di progettazione e i suggerimenti da noi forniti per la progettazione e la produzione dei pezzi fusi, esclusivamente per lo scopo previsto e non può renderli accessibili a terzi né renderli oggetto di pubblicazioni senza il nostro consenso.
15. Responsabilità e risarcimento danni
Il committente è responsabile, in particolare in relazione alla destinazione d’uso prevista, della corretta progettazione nel rispetto delle eventuali norme di sicurezza, scelta del materiale e delle procedure di collaudo necessarie, della correttezza e completezza delle specifiche tecniche di fornitura e della documentazione tecnica e dei disegni a noi consegnati, nonché per la realizzazione delle attrezzature di produzione messe a disposizione, anche nel caso in cui da parte nostra vengano proposte modifiche che ottengano la sua approvazione. Inoltre, il committente garantisce che, nell’ambito dei suoi compiti, non vengano violati diritti di proprietà industriale o altri diritti di terzi.
Qualora un terzo ci rivendichi il risarcimento di danni la cui causa ricada nell’ambito di responsabilità del committente, quest’ultimo è tenuto a manlevare noi da tali rivendicazioni.
Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti condizioni, rispondiamo del risarcimento dei danni per violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali solo in caso di dolo o colpa grave.
Per quanto riguarda il dolo o la grave negligenza di ausiliari non dirigenti, rispondiamo tuttavia solo qualora essi violino un obbligo contrattuale essenziale.
Restano impregiudicate le richieste di risarcimento per danni alle persone o a beni di uso privato ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.
16. Luogo di adempimento e foro competente
Il luogo di adempimento per i pagamenti è Leonberg; per tutti gli altri obblighi, è il luogo dello stabilimento di consegna o di produzione. Il foro competente è Stoccarda.
17. Diritto applicabile
A tutti i rapporti giuridici tra il committente e noi si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.
18. Nullità parziale
Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni di consegna e di pagamento dovessero risultare totalmente o parzialmente inefficaci o nulle, le parti contraenti si impegnano a concordare una regolamentazione che consenta di raggiungere, per quanto possibile, lo scopo e l’obiettivo perseguiti dalla disposizione inefficace o nulla.
Aggiornato al: 10/07/2023